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LE NOVITA’ DELLA RISCOSSIONE CONTENUTE DEL D.L. RISTORI QUATER
Vuoi rateizzare le tasse? A partire dalle istanze di rateizzazione presentate dal 1° dicembre 2020
a)Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b)Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c)Non possono essere avviate nuove procedure esecutive
fino all’eventuale rigetto della richiesta oppure all’eventuale decadenza per il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
Devi incassare importi dalla pubblica amministrazione? la richiesta di rateizzazione non può essere accettata, se dai controlli l’ente pubblico verifichi la presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo pari ad Euro 5.000.
NOVITA’ IMPORTANTE: sei soggetto a procedure esecutive già avviate? il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a meno che non si sia tenuto l’incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Prima di tale novità il pagamento della prima rata determinava una mera sospensione delle procedure esecutive (impossibilità di proseguire le procedure di recupero precedentemente avviate).
Per tutte le istanze presentate dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i contribuenti che si trovano in obiettive difficoltà economiche possono ottenere una rateizzazione massima in 72 rate fino ad un massimo di debiti iscritti a ruolo di Euro 100.000 rispetto al valore di Euro 60.000.
COSA SUCCEDE AI PIANI DI DILAZIONE ANTERIORI ALLA DATA DEL 17 MARZO 2020
Nel caso in cui il contribuente sia decaduto dal piano di dilazione concesso per il mancato pagamento delle rate in scadenza, può presentare fino al 31 dicembre 2021 una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione dell’istanza. Le nuove rateizzazioni saranno soggette alla disciplina di cui sopra.
COSA SUCCEDE ALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE
Il contribuente ha tempo fino al 1° marzo 2021 per pagare integralmente le rate scadute e non versate ed evitare di decadere dalle definizioni agevolate.
Inoltre, chi è decaduto al 31 dicembre 2019 dalla rottamazione ter e dalle definizioni agevolate (quella dell’art. 6 D.L. n.193/2016 e quella dell’art.1 commi da 4 a 10-quater D.L. n.148/2017), può richiedere la rateizzazione del debito scaduto.